Novità

16 Ottobre 2026
Seguici
AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 503 del Codice Civile

Articolo 503 del Codice Civile

L’ art. 503 del Codice Civile è rubricato “ Liquidazione promossa dall’erede ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 503 del Codice Civile italiano:

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.