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Articolo 503 del Codice Civile

L’ art. 503 del Codice Civile è rubricato “ Liquidazione promossa dall’erede ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 503 del Codice Civile italiano:

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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