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Articolo 511 del Codice Civile

L’ art. 511 del Codice Civile è rubricato “ Spese ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 511 del Codice Civile italiano:

Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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