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Articolo 524 del Codice Civile

L’ art. 524 del Codice Civile è rubricato “ Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 524 del Codice Civile italiano:

Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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