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Articolo 525 del Codice Civile

L’ art. 525 del Codice Civile è rubricato “ Revoca della rinunzia ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 525 del Codice Civile italiano:

Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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