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Articolo 527 del Codice Civile

L’ art. 527 del Codice Civile è rubricato “ Sottrazione di beni ereditari ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 527 del Codice Civile italiano:

I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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