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Articolo 535 del Codice Civile

L’ art. 535 del Codice Civile è rubricato “ Possessore di beni ereditari ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 535 del Codice Civile italiano:

L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni.

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell’eredità, è solo obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo.

È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l’errore dipende da colpa grave.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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