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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 54 del Codice Civile

Articolo 54 del Codice Civile

L’articolo 54 del Codice Civile è rubricato “Limiti alla disponibilità dei beni”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 54 del Codice Civile italiano:

Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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