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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 55 del Codice Civile

Articolo 55 del Codice Civile

L’articolo 55 del Codice Civile è rubricato “Immissione di altri nel possesso temporaneo”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 55 del Codice Civile italiano: 

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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