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Articolo 553 del Codice Civile

L’ art. 553 del Codice Civile è rubricato “ Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 553 del Codice Civile italiano:

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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