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Articolo 577 del Codice Civile

L’ art. 577 del Codice Civile è rubricato “ Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 577 del Codice Civile italiano:

Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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