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Articolo 586 del Codice Civile

L’ art. 586 del Codice Civile è rubricato “ Acquisto dei beni da parte dello Stato”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 586 del Codice Civile italiano:

In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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