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Articolo 612 del Codice Civile

L’ art. 612 del Codice Civile è rubricato “ Forme ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 612 del Codice Civile italiano:

Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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