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Articolo 616 del Codice Civile

L’ art. 616 del Codice Civile è rubricato “ Testamento a bordo di aereomobile ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 616 del Codice Civile italiano:

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.

Il testamento è annotato sul giornale di rotta.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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