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Articolo 619 del Codice Civile

L’ art. 619 del Codice Civile è rubricato “ Nullità”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 619 del Codice Civile italiano:

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’articolo 606.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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