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Articolo 628 del Codice Civile

L’ art. 628 del Codice Civile è rubricato “ Disposizione a favore di persona incerta ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 628 del Codice Civile italiano:

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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