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Articolo 633 del Codice Civile

L’ art. 633 del Codice Civile è rubricato “ Condizione sospensiva o risolutiva”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 633 del Codice Civile italiano:

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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