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Articolo 64 del Codice Civile

L’articolo 64 del Codice Civile è rubricato “Immissione nel possesso e inventario”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 64 del Codice Civile italiano:

Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’articolo 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni.

Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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