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Articolo 645 del Codice Civile

L’ art. 645 del Codice Civile è rubricato “ Condizione sospensiva potestativa senza termine ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 645 del Codice Civile italiano:

Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l’adempimento gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria perché fissi questo termine.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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