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Articolo 647 del Codice Civile

L’ art. 647 del Codice Civile è rubricato “ Onere”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 647 del Codice Civile italiano:

Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.

Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione.

L’onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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