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16 Ottobre 2026
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Articolo 658 del Codice Civile

L’ art. 658 del Codice Civile è rubricato “ Legato di credito o di liberazione da debito ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 658 del Codice Civile italiano:

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.





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