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Articolo 659 del Codice Civile

L’ art. 659 del Codice Civile è rubricato “ Legato a favore del creditore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 659 del Codice Civile italiano:

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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