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Articolo 660 del Codice Civile

L’ art. 660 del Codice Civile è rubricato “ Legato di alimenti ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 660 del Codice Civile italiano:

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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