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Articolo 662 del Codice Civile

L’ art. 662 del Codice Civile è rubricato “ Onere della prestazione del legato”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 662 del Codice Civile italiano:

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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