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Articolo 663 del Codice Civile

L’ art. 663 del Codice Civile è rubricato “ Legato imposto a un solo erede ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 662 del Codice Civile italiano:

Se l’obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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