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Articolo 665 del Codice Civile

L’ art. 665 del Codice Civile è rubricato “ Scelta nel legato alternativo”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 665 del Codice Civile italiano:

Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato, a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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