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Articolo 67 del Codice Civile

L’articolo 67 del Codice Civile è rubricato “Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 67 del Codice Civile italiano: 

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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