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Articolo 690 del Codice Civile

L’ art. 690 del Codice Civile è rubricato “ Obblighi dei sostituiti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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