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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 700 del Codice Civile

Articolo 700 del Codice Civile

L’ art. 700 del Codice Civile è rubricato “ Facoltà di nomina e di sostituzione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.


Breve Spiegazione:

L’articolo 700 prevede la possibilità per il testatore (cioè colui che ha redatto il testamento) di nominare uno o più esecutori testamentari e anche eventuali sostituti, nel caso in cui i primi non accettino l’incarico o non possano accettarlo (ad esempio per morte, incapacità, incompatibilità, ecc.).
L’esecutore testamentario è la persona nominata dal testatore affinché dia esecuzione alle disposizioni testamentarie, cioè le faccia rispettare e attuare dopo la morte del testatore. Può essere una persona di fiducia, come un amico, un familiare o un professionista.

Il secondo comma disciplina il caso in cui vengano nominati più esecutori e stabilisce che essi devono agire congiuntamente, cioè insieme, a meno che il testatore non abbia distribuito tra loro compiti specifici (gli esecutori possono essere anche più di due).
Un’ulteriore eccezione riguarda le situazioni di urgenza: in caso di provvedimenti urgenti necessari per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario, ciascun esecutore può agire da disgiuntamente, cioè da solo.

Il terzo comma, infine, stabilisce che il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a farsi sostituire da un altro soggetto qualora non possa continuare a svolgere il proprio ufficio. ;



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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