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Articolo 702 del Codice Civile

L’ art. 702 del Codice Civile è rubricato “ Accettazione e rinunzia alla nomina ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.

L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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