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Articolo 704 del Codice Civile

L’ art. 704 del Codice Civile è rubricato “ Rappresentanza processuale”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative allo esercizio del suo ufficio.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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