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Articolo 71 del Codice Civile

L’articolo 71 del Codice Civile è rubricato “Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 71 del Codice Civile italiano: 

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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