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16 Ottobre 2026
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Articolo 727 del Codice Civile

L’ art. 727 del Codice Civile è rubricato “ Norme per la formazione delle porzioni. ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:


Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota. Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica.






Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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