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Articolo 734 del Codice Civile

L’ art. 734 del Codice Civile è rubricato “ Divisione fatta dal testatore”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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