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16 Ottobre 2026
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Articolo 743 del Codice Civile

L’ art. 743 del Codice Civile è rubricato “ Società contratta con l’erede”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.





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