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Articolo 757 del Codice Civile

L’ art. 757 del Codice Civile è rubricato “ Diritto dell’erede sulla propria quota ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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