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Articolo 765 del Codice Civile

L’ art. 765 del Codice Civile è rubricato “ Vendita del diritto ereditario fatta al coerede ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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