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Articolo 78 del Codice Civile

L’articolo 78 del Codice Civile è rubricato “Affinità”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 78 del Codice Civile italiano: 

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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