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Articolo 783 del Codice Civile

L’ art. 783 del Codice Civile è rubricato “ Donazioni di modico valore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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