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Articolo 795 del Codice Civile

L’ art. 795 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di sostituzione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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