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Articolo 804 del Codice Civile

L’ art. 804 del Codice Civile è rubricato “ Termine per l’azione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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