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Articolo 815 del Codice Civile

L’ art. 815 del Codice Civile è rubricato “ Beni mobili iscritti in pubblici registri ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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