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Articolo 819 del Codice Civile

L’ art. 819 del Codice Civile è rubricato “ Diritti dei terzi sulle pertinenze ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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