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Articolo 829 del Codice Civile

L’ art. 829 del Codice Civile è rubricato “ Passaggio di beni dal demanio al patrimonio”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa.

Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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