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17 Ottobre 2026
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Articolo 870 del Codice Civile

L’ art. 870 del Codice Civile è rubricato “Comparti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia.





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