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Articolo 871 del Codice Civile

L’ art. 871 del Codice Civile è rubricato “Norme di edilizia e di ornato pubblico”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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