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Articolo 904 del Codice Civile

L’ art. 904 del Codice Civile è rubricato “Diritto di chiudere le luci”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.

Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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