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Articolo 918 del Codice Civile

L’ art. 918 del Codice Civile è rubricato “Consorzi volontari”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.

Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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