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Articolo 922 del Codice Civile

L’ art. 922 del Codice Civile è rubricato “Modi di acquisto”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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