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16 Ottobre 2026
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Articolo 931 del Codice Civile

L’ art. 931 del Codice Civile è rubricato “Equiparazione del possessore o detentore al proprietario”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore




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