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16 Ottobre 2026
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Articolo 956 del Codice Civile

L’ art. 956 del Codice Civile è rubricato “Divieto di proprietà separata delle piantagioni”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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